Art. 7
I finanziamenti previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'
articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all' intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell' eventuale valore dei miglioramenti.
I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.
Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alle sezioni speciali alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente.
Note:
1 Settimo comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 4/1995
2 Settimo comma sostituito da art. 77, comma 2, L. R. 12/1998 , con effetto dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 13, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (Pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Parole sostituite al settimo comma da art. 6, comma 23, L. R. 2/2000
4 Parole aggiunte al primo comma da art. 20, comma 5, L. R. 12/2003
5 Parole sostituite al primo comma da art. 39, comma 1, L. R. 11/2014
6 Parole sostituite al settimo comma da art. 3, comma 6, L. R. 37/2017
7 Parole sostituite al sesto comma da art. 3, comma 48, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.