Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 19/1993
2 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 23/1997
3 La Commissione regionale per la cooperazione prevista dal presente articolo, come modificato dalla legge regionale 19/93, continua ad operare fino alla data di pubblicazione nel BUR del decreto di costituzione della nuova Commissione, come previsto dal comma 10 dell' articolo 3 della legge regionale 23/97.
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 34, comma 5, L. R. 27/2007
5 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007