Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Ordinamento della formazione professionale.
TITOLO III
 COMMISSIONE REGIONALE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E COMITATI PROVINCIALI
PER IL MERCATO DEL LAVORO
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Il riferimento al Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti dei dirigenti dell' Agenzia regionale per l' impiego competenti per materia, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2 Il riferimento all' Ufficio provinciale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
3 Comma 8 sostituito da art. 7, comma 65, lettera c), L. R. 11/2011
4 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 27/2017
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 27/2017