Legge regionale 01 settembre 1982, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 18/1986
2 Parole soppresse al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 37/1988
3 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 33, comma 2, L. R. 37/1988
4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 17, comma 1, L. R. 1/1993 con applicabilita', per il disposto del comma 4, alle domande presentate dopo l' 8 giugno 1992.
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 198, comma 1, L. R. 5/1994
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 13/1998
7 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 68, lettera a), L. R. 15/2014