Legge regionale 01 settembre 1982, n. 75 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 27, comma 1, L. R. 37/1988
2 Parole sostituite al settimo comma da art. 27, comma 2, L. R. 37/1988
3 Parole soppresse al sesto comma da art. 62, comma 1, L. R. 18/1993
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L. R. 44/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 3, L. R. 38/1996
5 Parole sostituite al settimo comma da art. 197, comma 2, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.
6 Settimo comma sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 31/1995 , con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
7 Secondo comma sostituito da art. 68, comma 1, L. R. 13/1998
8 Settimo comma sostituito da art. 68, comma 2, L. R. 13/1998
9 Articolo sostituito da art. 23, comma 1, L. R. 24/1999 , con i limiti previsti dall' articolo 28 della medesima L.R. 24/99.
10 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
11 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 55, L. R. 1/2004