L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni e Consorzi fra enti locali:
a) contributi in conto capitale, fino all' 80% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisizione dell' intera area destinata all' << Impianto - base >>;
b) contributi in conto capitale rateati in dieci quote annuali ciascuna nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento delle strutture componenti l' << Impianto - base >>;
c) contributi annui costanti ventennali in misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento delle strutture componenti l' << Impianto - base >>; qualora il capitale mutuato per la costruzione, la ristrutturazione e l' ampliamento dell' << Impianto - base >> sia inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, il contributo regionale sarà commisurato a tale capitale mutuato sempre nella percentuale non superiore al 9%.
L' amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ad Associazioni, Istituzioni, Enti, Istituti, comprese le associazioni di carattere privato che in maniera collaterale rispetto al fine principale svolgono attività sportiva dilettantistica, i contributi previsti dal precedente comma lettera a) e lettera b).