La Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformitą alle finalitą enunciate dall'
articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, promuove iniziative nel campo sportivo e ricreativo attraverso un programma pluriennale di interventi - assunto nel quadro della programmazione regionale - tendenti a rendere disponibili << Impianti base >> idonei a favorire l' attivitą sportiva e ricreativa.