Legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 - TESTO VIGENTE dal 14/09/1982

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di << Impianti - base >>.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 37, comma 2, L. R. 10/1988
Art. 1
 
La Regione Friuli - Venezia Giulia, in conformità alle finalità enunciate dall' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, promuove iniziative nel campo sportivo e ricreativo attraverso un programma pluriennale di interventi - assunto nel quadro della programmazione regionale - tendenti a rendere disponibili << Impianti base >> idonei a favorire l' attività sportiva e ricreativa.
Art. 9
 
Per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma del precedente articolo 3 è autorizzato il limite d' impegno di lire 100 milioni nell' esercizio 1982.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio attività ricreative e sportive - Categoria XI - il capitolo 5321 con la denominazione: << Contributi annui costanti per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti - base >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.
Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 100 milioni relative all' esercizio 1982 mediante utilizzo della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1981 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;
- per lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984), mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.