Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TITOLO V

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE13 DICEMBRE 1979, N. 71, E DISPOSIZIONI FINALIE FINANZIARIE

Art. 27

Per le finalità dell' articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 86.000.000 per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, il Capitolo 8363 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonché di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto >>.

Al predetto onere di lire 86.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo - corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981, e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con Decreto dell' Assessore alle finanze n. 6 del 3 febbraio 1982 - dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.

Art. 28

Per le finalità previste dai precedenti articoli 2, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - viene istituito il capitolo 8224 con la denominazione: << Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.

Art. 29

Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX viene istituito << per memoria >> il capitolo 8848 con la denominazione << Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale riguardanti opere di sistemazione idraulico - forestale >>.

Art. 30

Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 8391 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, Provincie, o loro Consorzi, ed alle Comunità montane per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

Art. 31

Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1982, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito << per memoria >> il capitolo 8392 con la denominazione: << Contributi in conto capitale ai Comuni per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario >>.

Art. 32

Per gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 13 e 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8393 con la denominazione: << Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico, e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1983

Art. 33

Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l' articolo 5, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 48 viene revocato a decorrere dall' esercizio 1982.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate.

Per le finalità previste dal precedente articolo 20 sono autorizzati, nell' esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;

- per il settore del commercio, di lire 45 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;

- per il settore del turismo, di lire 5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 vengono istituiti al Titolo II - Sezione IV - Categoria XI - i seguenti capitoli:

- alla Rubrica n. 7 - il capitolo 7867 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nei settori dell' industria e dell' artigianato per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;

- alla Rubrica n. 2 - Direzione del commercio - il capitolo 6352 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;

- alla Rubrica n. 11 - il capitolo 8634 con la denominazione: << Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del turismo per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonché per la ricostituzione delle scorte perdute >> e con lo stanziamento complessivo di lire 15 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

All' onere complessivo di lire 450 milioni di cui ai commi precedenti si provvede come segue: per lire 300 milioni - per il settore dell' industria e dell' artigianato - mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), e per lire 150 milioni - per i settori del turismo e del commercio - mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma - di pari importo dal capitolo 5206 del medesimo stato di previsione.

Le annualità relative ai predetti limiti di impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 34

Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 8224, 8848, 8391, 8392, 8393, istituiti rispettivamente con gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 ed al bilancio per l' esercizio 1982.

Art. 35

Disposizioni finanziarie per le opere pubbliche di bonificamontana e di sistemazione idraulico - forestale

Per le spese sostenute al fine di eseguire, ai sensi delle vigenti norme regionali, lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico - forestale danneggiate o distrutte da calamità naturali, l' Amministrazione regionale può inoltrare richiesta di rimborso sui finanziamenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.