Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

TITOLO I

OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSOPER CALAMITÀ NATURALI E INTERVENTI PERCALAMITÀ PUBBLICHE DI CARATTEREIGIENICO - SANITARIO

CAPO I

Opere di prevenzione e pronto soccorsoper calamità naturali

Art. 1

Disposizione generale

Salva la competenza statale nelle materie elencate all' articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, così come sostituito dall' articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, le opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali da eseguirsi a cura e spese dell' Amministrazione regionale sono disciplinate dal presente Titolo, Capo I.

Ai fini della presente legge, salvo quanto disposto dal settimo comma del successivo articolo 2, si intende per calamità naturale l' insorgere di situazioni causate da agenti naturali che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone e/o ai beni, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2

Lavori di pronto soccorso

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.

In particolare tali lavori possono, tra l' altro, riguardare:

a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi, consolidamento di pendici ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristini provvisori di opere ed impianti pubblici di preminente rilevanza per la ripresa delle attività economiche;

c) ripristini provvisori del traffico (collegamenti stradali ed altre vie di comunicazione);

d) ripristini provvisori di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell' igiene pubblica;

e) apprestamento di ricoveri per le persone rimaste senza tetto.

Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.

Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l' esecuzione degli stessi a spese e cura dell' Amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonché formale atto di delega da parte dell' ente interessato.

In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.

Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell' opera in capo all' ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.

Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986

Art. 3

Disposizioni procedimentali per interventidi pronto soccorso

Quando su segnalazione dell' autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell' essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l' Assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l' Amministrazione regionale, ai sensi del precedente articolo 2, assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.

La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.

L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più Direzioni provinciali l' esecuzione degli interventi sarà curata dal Direttore provinciale designato dal Direttore regionale dei lavori pubblici.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale dei lavori pubblici.

I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico - forestale, gli stessi sono decisi dall' Assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal Direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l' approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.

Art. 4

Opere di prevenzione di calamità naturali

(3)(6)

Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, vengano accertate delle situazioni tali da far ritenere:

a) altamente probabile il verificarsi, in tempi brevi, di una calamità naturale ovvero, b) di rilevante probabilità il verificarsi di un tale evento, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i lavori e le opere, anche a carattere definitivo, idonee a prevenire tali eventualità, nonché a eseguire studi e ricerche nel settore della geologia con riferimento a tali situazioni.

(1)(2)(4)(5)

Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.

Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.

Le opere di sistemazione idraulico - forestale per la prevenzione di calamità naturali sono disciplinate dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

Note:

Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986

Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 15/1992

Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, L. R. 15/1992

Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 11, L. R. 9/2008

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 19, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015

Art. 5

Disposizioni procedimentali per interventidi prevenzione

(1)

Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l' Assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l' Amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.

La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per l' esecuzione degli interventi relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 4, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.

Per l' esecuzione degli interventi di prevenzione relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 4, si applicano i disposti degli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 15/1992

Art. 6

Benefici contributivi

In alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del medesimo articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province, o loro Consorzi e alle Comunità montane, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali di competenza di detti enti.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere dovranno acquisire - una volta riconosciuta, nei modi indicati all' articolo 5, secondo comma, la sussistenza delle condizioni naturali ivi previste - il parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, qualora il progetto preveda una spesa non eccedente l' importo di 500 milioni, e del Comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente l' importo predetto.

Art. 7

Prestazioni peritali

Per gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 5, l' Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a commissionare a soggetti pubblici o privati consulenze e perizie di carattere tecnico.

Qualora nell' opera peritale prevalgano prestazioni che richiedano un' organizzazione di mezzi e strumenti, per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 5.

CAPO I bis

Disposizioni comuni per le opere di prevenzionee pronto soccorso per calamità naturali

Art. 7 bis

(1)

L' Assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l' Assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla Giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente articolo 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente articolo 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della Giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.

Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

Art. 7 ter

(1)

I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Comunità montane nonché ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall' Ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal Direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal Direttore regionale delle foreste.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984

CAPO II

Interventi per calamità pubbliche di carattereigienico - sanitario

Art. 8

Disposizione generale

Ai fini del presente Capo si considerano calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario l' insorgere di situazioni causate da agenti e/o attività umane, ivi compresi gli inquinamenti, che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone o degli animali sotto l' aspetto igienico - sanitario, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 9

Disposizioni procedimentali per interventidi carattere igienico - sanitario

L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivanti dalle calamità di cui al precedente articolo 8.

Qualora i lavori riguardino le istituzionali competenze di altri enti pubblici, trova applicazione il disposto dell' articolo 2, quarto e sesto comma.

Per le calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario causate da agenti e/o attività umane resta salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.

Per le forme e modi dell' accertamento dei presupposti dell' intervento, nonché dell' esecuzione dello stesso trova applicazione la disciplina prevista al precedente articolo 3.

Art. 10

Benefici contributivi per attrezzature

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico - sanitario, così come definita al precedente articolo 9.

CAPO III

Abrogazione di precedente normativa e disciplina deiprocedimenti pendenti

Art. 11

Abrogazione di norme regionali

Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e rispettivamente la legge regionale 18 novembre 1976, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12

Disposizione transitoria

Gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa che si viene ad abrogare in forza del precedente articolo 11, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Per il perfezionamento degli interventi suindicati continuano ad applicarsi le norme surrichiamate.