Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 7 ter

(1)

I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Comunità montane nonché ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall' Ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal Direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal Direttore regionale delle foreste.

Note:

Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984