﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 28 agosto 1982

      , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi regionali  in  occasione  del  verificarsi  di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Benefici contributivi</span></p><p style="text-align: justify;">In alternativa agli  interventi  diretti  contemplati  al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera  b),  del  medesimo  articolo,    l' Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  ai  Comuni  ed  alle Province,  o  loro  Consorzi  e  alle   Comunità   montane, contributi in  conto  capitale  fino  al  100%  della  spesa ritenuta  ammissibile,  per   l' esecuzione  di   opere   di prevenzione di calamità naturali  di  competenza  di  detti enti.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini  della  concessione  dei  contributi  di  cui  al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere  dovranno acquisire  -  una  volta  riconosciuta,  nei  modi  indicati all' articolo  5,  secondo  comma,  la   sussistenza   delle condizioni naturali ivi previste - il parere  del  Direttore provinciale dei lavori pubblici competente  per  territorio, qualora  il  progetto  preveda  una  spesa   non   eccedente l' importo di 500 milioni, e del Comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente   l' importo predetto.</p></p></body></html>