﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 28 agosto 1982

      , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Interventi regionali  in  occasione  del  verificarsi  di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni procedimentali per interventidi prevenzione<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Quando da parte   dell' autorità  comunale  o  da  altra fonte, alla Direzione regionale dei  lavori  pubblici  venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la  stessa  tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata  un  proprio tecnico  per  la  redazione  di  un  apposito   verbale   di sopralluogo.</p><p style="text-align: justify;">Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che  si  rendessero necessari   l' Assessore  regionale  ai   lavori   pubblici, accertata l' effettiva sussistenza  delle  condizioni  sopra menzionate, decide gli interventi  di  prevenzione,  di  cui l' Amministrazione regionale si assume il compito  esecutivo e l' onere finanziario.</p><p style="text-align: justify;">La decisione di  cui  al  comma  precedente  comporta  la dichiarazione  di   pubblica   utilità   degli   interventi contemplati  nonché  di  urgenza  ed  indifferibilità  dei relativi lavori.</p><p style="text-align: justify;">Per l' esecuzione degli interventi relativi  all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del  precedente  articolo 4, trovano applicazione le disposizioni   dell' articolo  3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.</p><p style="text-align: justify;">Per   l' esecuzione  degli  interventi   di   prevenzione relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del precedente  articolo  4,  si  applicano  i  disposti   degli articoli 26 e 27 della legge regionale 24  luglio  1982,  n. 45.</p><p style="text-align: justify;">Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi  di  cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 15/1992</p></p></body></html>