Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 30

Per le finalità previste dal precedente articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - viene istituito il capitolo 8391 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a Comuni, Provincie, o loro Consorzi, ed alle Comunità montane per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.