Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 28

Per le finalità previste dai precedenti articoli 2, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria IX - viene istituito il capitolo 8224 con la denominazione: << Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario nonché per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.