Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

Art. 1

Disposizione generale

Salva la competenza statale nelle materie elencate all' articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, così come sostituito dall' articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, le opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali da eseguirsi a cura e spese dell' Amministrazione regionale sono disciplinate dal presente Titolo, Capo I.

Ai fini della presente legge, salvo quanto disposto dal settimo comma del successivo articolo 2, si intende per calamità naturale l' insorgere di situazioni causate da agenti naturali che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone e/o ai beni, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.