Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
TITOLO IV
 INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITÀ
ATMOSFERICHE DEI GIORNI 21 AGOSTO
1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982
Art. 26
 
Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall' articolo 15 della presente legge.
Per quanto riguarda le norme procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.
Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato articolo 14.
Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente Titolo III.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 2/1984