Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
CAPO I
 Opere di prevenzione e pronto soccorso
per calamità naturali
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.
Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.
Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l' esecuzione degli stessi a spese e cura dell' Amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonché formale atto di delega da parte dell' ente interessato.
In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.
Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell' opera in capo all' ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.
Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986
Art. 3
 Disposizioni procedimentali per interventi
di pronto soccorso
Quando su segnalazione dell' autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell' essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l' Assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l' Amministrazione regionale, ai sensi del precedente articolo 2, assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più Direzioni provinciali l' esecuzione degli interventi sarà curata dal Direttore provinciale designato dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico - forestale, gli stessi sono decisi dall' Assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal Direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l' approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.
Art. 4
Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.
Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 15/1992
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, L. R. 15/1992
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 11, L. R. 9/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 19, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 5
Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l' Assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l' Amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Per l' esecuzione degli interventi relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 4, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.
Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 15/1992