Art. 7
Prestazioni peritali
Per gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 5, l' Assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a commissionare a soggetti pubblici o privati consulenze e perizie di carattere tecnico.
Qualora nell' opera peritale prevalgano prestazioni che richiedano un' organizzazione di mezzi e strumenti, per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 5.