Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 4
Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente articolo 2, quarto e sesto comma.
Per gli interventi relativi all' ipotesi della lettera a) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso articolo 2.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 64/1986
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, secondo comma, L. R. 64/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 4, L. R. 15/1992
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 10, L. R. 15/1992
5 Parole aggiunte al primo comma da art. 3, comma 11, L. R. 9/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 19, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 33/2015