Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 3
 Disposizioni procedimentali per interventi
di pronto soccorso
Quando su segnalazione dell' autorità comunale o autonomamente, la Direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell' essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l' Assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l' Amministrazione regionale, ai sensi del precedente articolo 2, assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
L' esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l' Amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l' esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d' opera.
L' esecuzione degli interventi suindicati, compresa l' eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più Direzioni provinciali l' esecuzione degli interventi sarà curata dal Direttore provinciale designato dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal Direttore regionale dei lavori pubblici.
I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.
Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico - forestale, gli stessi sono decisi dall' Assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal Direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l' approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.