Art. 25
Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, come definite dal precedente articolo 13.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire per il ripristino dell' efficenza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche di cui al precedente comma.
Per la dichiarazione dell' eccezionalità dell' evento atmosferico e per la delimitazione dell' ambito territoriale in cui si sono verificati gli eventi dannosi, si applicano le procedure del precedente articolo 14.