Art. 10
Benefici contributivi per attrezzature
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all' acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell' attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico - sanitario, così come definita al precedente articolo 9.