Art. 8
Disposizione generale
Ai fini del presente Capo si considerano calamità pubbliche di carattere igienico - sanitario l' insorgere di situazioni causate da agenti e/o attività umane, ivi compresi gli inquinamenti, che comportino grave danno o pericolo di grave danno all' incolumità delle persone o degli animali sotto l' aspetto igienico - sanitario, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.