Art. 7 bis
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l' Assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla Giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente articolo 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente articolo 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della Giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.
Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 2/1984