Art. 6
Benefici contributivi
In alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente articolo 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera b), del medesimo articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province, o loro Consorzi e alle Comunità montane, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l' esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali di competenza di detti enti.
Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere dovranno acquisire - una volta riconosciuta, nei modi indicati all' articolo 5, secondo comma, la sussistenza delle condizioni naturali ivi previste - il parere del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, qualora il progetto preveda una spesa non eccedente l' importo di 500 milioni, e del Comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente l' importo predetto.