Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 - TESTO VIGENTE dal 23/08/2008

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.
Art. 5
Quando da parte dell' autorità comunale o da altra fonte, alla Direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente articolo 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.
Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonché degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l' Assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l' effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l' Amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l' onere finanziario.
La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Per l' esecuzione degli interventi relativi all' ipotesi di cui al primo comma, lettera a), del precedente articolo 4, trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.
Il Direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della Direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 15/1992