Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.
Art. 10
Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualitā relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni dal 1982 al 2001.