Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.
CAPO III
 Contributi a enti pubblici per infrastrutture industriali
Art. 9
 
Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell' esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012