CAPO I
Provvedimenti a favore delle Società finanziarie regionali
Friulia SpA e Friulia Lis SpA, del Fondo di rotazione
e dell' Istituto di mediocredito
Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA >> costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 15 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi di cui lire 9 miliardi per l' esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l' esercizio 1983.
Art. 3
L' Assessore all' industria e all' artigianato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato delle imprese, a favore delle quali l' Amministrazione regionale interviene con lo speciale fondo di dotazione di cui all' articolo precedente.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera j), L. R. 10/2012
Art. 5
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE -, istituita con la
legge 23 gennaio 1970, n. 8, un importo complessivo di lire 10 miliardi.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, primo comma, L. R. 10/1983