Legge regionale 28 agosto 1982, n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012
Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.
Art. 8
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere, per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione.
Per le finalitā previste dal precedente comma č autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.