Art. 1
Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quelli del riequilibrio territoriale, economico e sociale all' interno della regione, tenendo in particolare considerazione la situazione di degrado economico ed industriale nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori della Bassa Friulana e del Sanvitese, per promuovere la difesa e lo sviluppo dell' occupazione, nonché il rafforzamento della base produttiva, ed allo scopo di agevolare la realizzazione delle azioni programmatiche previste dal Piano stesso, l' Amministrazione regionale attua gli interventi di cui ai successivi articoli della presente legge.