Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale.

Art. 5

Sono abrogate le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85.

Quando le leggi o regolamenti regionali richiamano le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85, la menzione si intende riferita alla presente legge.

Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore, anche agli organi collegiali costituiti prima di tale data.