Art. 5
Sono abrogate le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85.
Quando le leggi o regolamenti regionali richiamano le leggi regionali 18 agosto 1965, n. 15, 16 agosto 1976, n. 39, e 18 dicembre 1981, n. 85, la menzione si intende riferita alla presente legge.
Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data della sua entrata in vigore, anche agli organi collegiali costituiti prima di tale data.