Art. 4 bis
L' Amministrazione regionale, ove non vi provveda lo Stato, è autorizzata a corrispondere i compensi previsti dalla presente legge ai componenti da essa nominati o comunque designati a far parte di organi collegiali istituiti con provvedimento statale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 38/1984