Art. 3
Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresė il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.
L' equiparazione č disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell' incarico.
Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 75, comma 1, L. R. 6/2019