Art. 2
Fatte salve le discipline particolari stabilite da leggi e regolamenti di settore, la partecipazione di componenti esterni a commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali, previsti per legge o istituiti ai sensi dell'articolo 1, è compensata con un gettone di presenza. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell'importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei partecipanti.
Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l' Amministrazione regionale può autorizzare l' affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d' incarico.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 38/1984
2 Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 13/1987 con effetto dal 1° gennaio 1987.
3 Primo comma sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 13/2002
4 Secondo comma abrogato da art. 6, comma 10, L. R. 13/2002