Art. 1
L' istituzione di commissioni, comitati od organi collegiali comunque denominati, non previsti da disposizioni di legge o regolamentari e non aventi carattere permanente, ha luogo con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
Le commissioni, i comitati e gli organi collegiali di cui al precedente comma, ovvero gli analoghi organismi istituiti in forza di una disposizione di legge, possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di cui al primo comma, ovvero con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I gruppi e le sottocommissioni così costituiti sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi articoli.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 85, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 23/1997