Art. 3
Per le finalitā previste dalla presente legge, č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, di cui lire 900 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l' esercizio 1983.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IX - il capitolo n. 8089 con la denominazione << Interventi straordinari a favore dell' edilizia universitaria e di altri Enti operanti nel settore dell' istruzione superiore e della ricerca scientifica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 900 milioni per l' esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 8 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).