﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 agosto 1982

      , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  per     l' accelerazione   delle   procedure   per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per tutte le opere, cui provvede la  Segreteria  generale straordinaria, su richiesta degli Enti interessati, ai sensi della  vigente   legislazione   regionale   concernente   le riparazioni e la  ricostruzione  delle  zone  colpite  dagli eventi   tellurici   del   1976,   sono   a   carico   della Amministrazione  regionale  le  maggiori   spese   derivanti dall' aggiornamento dei prezzi delle opere di progetto.</p><p style="text-align: justify;">Il Segretario generale  straordinario,  a  tal  fine,  è autorizzato  ad  aggiornare  i  prezzi  di  progetto  ed  il relativo  quadro  economico  prima  della  stipulazione  del contratto d' appalto,  senza  necessità  di  sottoporre  di nuovo  il  progetto  medesimo  agli   organi   deliberativi, consultivi e di controllo.</p><p style="text-align: justify;">L' aggiornamento dei progetti delle opere di cui al primo comma viene effettuato, di  norma,  con   l' osservanza  dei preziari  regionali  approvati  con  appositi  decreti   del Presidente della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">Nell' ipotesi in cui non  siano  applicabili  i  predetti decreti, l' aggiornamento viene effettuato sulla base  della variazione dei prezzi intervenuta a partire  dalla  data  di approvazione del progetto,  per  la  categoria  nella  quale l' opera rientra.</p><p style="text-align: justify;">Fermo restando quanto stabilito  dall' articolo  4  della legge regionale 2 settembre 1981, n.  57 per gli  interventi ivi previsti, la revisione dei prezzi contrattuali  per  gli altri interventi contemplati dal presente  articolo  decorre dalla data di stipulazione del contratto d' appalto.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In via di interpretazione autentica fra  le  attribuzioni spettanti al  Segretario  generale  straordinario  in  forza dell' articolo 11, ultimo  comma  della  legge  regionale  4 luglio  1979,  n.  35,   devesi   ricomprendere   anche   la stipulazione dei contratti d' appalto relativi alle opere di cui agli articoli 10 e 28 della medesima legge regionale.</p><p style="text-align: justify;">Il  Segretario   generale   straordinario   è   altresì autorizzato  a  stipulare  i  contratti  di  cui  al   comma precedente anche in deroga o  parziale  modifica  di  quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale  -  nel rispetto peraltro del limite complessivo di spesa previsto e salvo ratifica da parte della Giunta stessa - nelle seguenti ipotesi:<p style="text-align: justify;">1) quando  gli  Enti   interessati   abbiano   richiesto   o    richiedano  la  esecuzione  di  interventi  di   edilizia    abitativa aggiuntivi rispetto a  quelli  contenuti  nelle    deliberazione  suddette,   compresi   in   un   programma    deliberato  dal   Consiglio   comunale   ancorché   tali    interventi   non   siano   stati   ancora   ammessi    al    finanziamento regionale;</p><p style="text-align: justify;">2) quando  gli  Enti   interessati   abbiano   richiesto   o    richiedano la esecuzione di interventi di opere pubbliche    aggiuntivi   rispetto   a    quelli    contenuti    nelle    deliberazioni   suddette,   purché   già   ammessi   al    finanziamento regionale;</p><p style="text-align: justify;">3) quando si tratti di variazioni di prezzi preventivati  in    modo incongruo per mancata od  insufficiente  valutazione    di  particolari  difficoltà  di  cantiere  o  per  altri    effetti di analisi dei costi;</p><p style="text-align: justify;">4) quando si tratti di modificazioni o  correzioni  che  non    comportino variazioni di spesa.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della  legge regionale 19 dicembre 1986, n.  55, e successive modificazioni   ed  integrazioni,  il  Segretario   generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese   indicate  al  comma  successivo,  a   valere   sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta  regionale  in applicazione della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Le  spese  di  cui  al  comma  precedente sono  quelle comunque  connesse all'esito di azioni giudiziarie  promosse in  sede  giurisdizionale o arbitrale per la definizione  di controversie relative all'esecuzione di contratti  d'appalto stipulati  dalla   Segreteria   generale   straordinaria  ed inoltre   quelle   conseguenti   alla   composizione   delle medesime  controversie  in  via   transattiva  o  attraverso conciliazione giudiziale.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole aggiunte al quarto comma da art. 138, comma 1, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini  dell' attuazione  dei  precedenti  articoli,  si applicano le  disposizioni   dell' articolo  8  della  legge regionale 2 settembre 1981, n.  57.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il secondo comma dell' articolo 27 della legge  regionale 23 dicembre 1977, n.  63, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  La cessione in proprietà agli  interessati  delle  nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla  base  di  una graduatoria che comporti precedenza per  i  proprietari  che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo  determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo  delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato  di  una  quota  costituita  dalle spese di espropriazione. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal Segretario generale  straordinario antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i quali risultino conformi  alle  previsioni della stessa, sono  soggetti  a  convalida  da  parte  della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">I provvedimenti, una volta convalidati, producono i  loro effetti sin dall' origine.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>