Art. 5
I provvedimenti considerati ai precedenti articoli 1 e 2, eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni della stessa, sono soggetti a convalida da parte della Giunta regionale.
I provvedimenti, una volta convalidati, producono i loro effetti sin dall' origine.