Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.
Art. 7
 Funzioni del Comitato regionale per la
prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze
Il Comitato esprime il proprio parere:
a) per la formulazione e l' aggiornamento dei progetti obiettivo di cui all' articolo 1;
b) per la formulazione degli schemi di convenzione tipo da adottarsi dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali nei rapporti con enti ed istituzioni che svolgono attività previste dalla presente legge;
c) per il riparto dei fondi di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 14;
d) per i piani di formazione ed aggiornamento del personale di cui al terzo comma dell' articolo 4 della presente legge.

Il Comitato deve essere sentito sulla designazione degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d' Appello di cui all' articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, nelle materie di sua competenza, sulle deliberazioni degli organi della Regione; in tali materie il Comitato può anche formulare di sua iniziativa pareri e proposte alla Giunta regionale.
Il Comitato può disporre indagini conoscitive e acquisire informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili, con le Forze armate e con il mondo economico; può compiere ispezioni e disporre la raccolta di elementi conoscitivi avvalendosi dei servizi delle Unità sanitarie locali e dell' Amministrazione regionale; può chiedere informazioni a qualsiasi organo della pubblica Amministrazione operante nell' ambito regionale.
Ai fini di cui alla presente legge ed in occasione dell' esame di determinati argomenti il Comitato può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti, funzionari, operatori ed esperti di Enti pubblici ed Uffici statali della sanità, della scuola, della giustizia, della Forze dell' ordine, delle Forze armate, delle Direzioni regionali dell' istruzione e dell' agricoltura, nonché di altre Direzioni eventualmente interessate.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 21/1986