Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.
Art. 6
 Comitato regionale per la prevenzione
delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo
Il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo è composto da:
1) l' Assessore regionale all' igiene e alla sanità che lo presiede;
2) l' Assessore regionale al lavoro, all' assistenza sociale e all' emigrazione o un suo delegato;
3) da 10 membri di cui 5 nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 3 e 5 della Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' igiene e alla sanità scelti fra medici, operatori sanitari medici, psicologi, farmacologi, farmacisti, educatori, sociologi, assistenti sociali, nonché fra gli esperti aventi specifica competenza e/o esperienza nelle cause che determinano l' uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, nel reinserimento sociale delle persone dedite a tale uso, negli interventi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze e dell' alcoolismo, comprendendo tra questi anche gli astinenti portatori di particolari esperienze;
4) dai Presidenti delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali o da loro delegati con preferenza alle persone che presiedono al Consulta di cui all' articolo 12 della presente legge.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.