Art. 5
Strutture per il perseguimento delle finalità
Le finalità di cui all' articolo 1 sono perseguite a cura:
a) della Direzione regionale dell' igiene e della sanità mediante il Servizio preposto alla trattazione degli interventi speciali socio - sanitari, in collaborazione con le Direzioni regionali del lavoro e dell' assistenza sociale, dell' istruzione e formazione professionale nonché di altri organismi ed uffici pubblici secondo gli indirizzi della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
b) del Comitato regionale di cui all' articolo 6 della presente legge;
c) delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.
Per le medesime finalità sono chiamati a concorrere in attività di collaborazione gli organi e gli uffici scolastici, gli istituti universitari più interessati, i consigli di fabbrica e degli altri luoghi di lavoro, i comitati di quartiere, le associazioni e gli organismi rappresentativi di forze sociali operanti nel territorio, le associazioni di assistenti, le associazioni e le istituzioni di volontariato.
Per le medesime finalità sono altresì chiamati a concorrere gli Enti locali territoriali.