Art. 3
Accesso dei tossicodipendenti e degli alcoolisti
alle strutture del servizio sanitario
I tossicodipendenti e gli alcoolisti hanno diritto di accedere alle cure, alle prestazioni consultoriali, di orientamento, di reinserimento e post - cura e alle misure di ausilio legale e sociale, presso i presidi e servizi delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali e presso tutti gli altri servizi sanitari pubblici ubicati nella regione ovvero presso quelli privati all' uopo convenzionati.
Deve essere garantito, in ogni caso, il diritto alla scelta del luogo di cura, nell' ambito di quelli pubblici o privati convenzionati nei limiti oggettivi della organizzazione dei servizi sanitari.
Le cure sono prestate dai medici convenzionati e normali servizi ambulatoriali territoriali e ospedalieri delle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali.