Art. 14
Finanziamenti
Le attivitą di cui alla presente legge sono finanziate mediante:
a) la quota del fondo sanitario nazionale per gli interventi di carattere sanitario;
b) la quota annuale attribuita alla Regione ai sensi dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;
c) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
d) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.
Il finanziamento delle attivitą previste dall' articolo 4 deve far carico agli stanziamenti di cui alla lettera c), fatta eccezione per le iniziative riservate al personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, i cui oneri dovranno gravare sugli stanziamento sub a).
I finanziamenti previsti dai punti c) e d) del primo comma del presente articolo dovranno essere impiegati prevalentemente in attivitą ed iniziative di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 17, secondo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
2 Riconfermata l' anzidetta abrogazione ad opera dell' articolo 79 L.R. 5/94.