Art. 13
Attività di volontariato
1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione dei tossicodipendenti e degli alcoolisti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate nell'ambito delle Aziende sanitarie regionali, secondo le disposizioni della
legge 266/1991 e della normativa regionale di attuazione.
In particolare, sarà privilegiata la partecipazione degli ex alcoolisti e degli ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e di riabilitazione.
Il settore preposto alla gestione dei servizi può autorizzare persone idonee all' assistenza e alla educazione a frequentare i servizi destinati all' opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
Parimenti può essere ammesso personale tirocinante che frequenti corsi per operatori socio - sanitari o corsi di laurea o di specializzazione nella materia di cui alla presente legge.
L' attività prevista dai due commi precedenti non può essere retribuita.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 12/1995