Legge regionale 23 agosto 1982, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 22/02/1995

Tutela della salute dei tossicodipendenti.
Art. 10
 Particolari attività dell' Unità locale
dei servizi sanitari e socio - assistenziali
Nell' adozione e promozione delle iniziative, anche sperimentali, per il reinserimento del tossicodipendente e degli alcoolisti, deve tendere a privilegiare le attività associative, culturali, lavorative, ricreative e di espressione artistica, favorendo il coinvolgimento in queste attività di ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti.
Al fine dell' inserimento dei tossicodipendenti in aziende preferibilmente operanti nei settori artigiano e agricolo, l' Unità sanitaria locale può prevedere per tempo determinato, l' assunzione parziale degli oneri sociali, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente normativa sul collocamento obbligatorio, secondo apposito disciplinare approvato dal Comitato di gestione, sentito il parere vincolante del Comitato di cui all' articolo 6.
Il Comitato di gestione dell' Unità locale dei servizi sanitari e socio - assistenziali può altresì stipulare convenzioni sulla base dello schema tipo di cui alla lettera b) del secondo comma del precedente articolo 7, con comunità terapeutiche ed altre simili istituzioni anche di carattere privato, senza scopo di lucro, per l' accoglimento di soggetti disposti al recupero, assumendone l' onere.
Il Comitato di gestione può concedere sovvenzioni od/ed altre forme di sostegno, anche mediante proprio personale a cooperative in cui svolgono prevalentemente attività lavorativa ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti, che si propongono le finalità di cui al secondo comma del presente articolo.