Art. 15
Copertura spese pregresse
L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì ad erogare sovvenzioni straordinarie alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali subentrate ai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri che in precedenza abbiano gestito Centri medici e di assistenza sociale:
- per le spese sostenute dai Consorzi sanitari od Enti ospedalieri in relazione alla gestione e funzionamento dei Centri medici e di assistenza sociale, dalla data di funzionamento dei Centri fino alla data di trasferimento dei medesimi alle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali;
- per le spese sostenute dalle Unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali, per le medesime finalità, dalla data di assunzione della gestione dei Centri fino al 31 dicembre 1981.
Dette sovvenzioni straordinarie saranno concesse, nella misura massima di lire 216 milioni, previa presentazione d' istanza documentata che le UUSSLL dovranno inviare alla Direzione regionale dell' igiene e della sanità entro il 60 giorno dall' entrata in vigore della presente legge.