Legge regionale 16 agosto 1982, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 10/09/1982

Norme integrative, modificative ed interpretative degli articoli 8 e 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70.
Art. 4
 
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, sono aggiunti gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater di seguito riportati:
<< Art. 8 ter
 
L' amministrazione regionale, che in applicazione dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, e dell' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti. >>.